Art. 22.
(Controlli e verifiche).

      1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso di realizzazione ovvero entro cinque anni dalla data della fine dei lavori dichiarata dal committente.
      2. La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata in qualunque momento, anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile, dal conduttore ovvero dall'esercente gli impianti.
      3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
      4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
      5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, il sindaco informa il prefetto al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 23.